ANAGRAFE – La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche

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ANAGRAFE - La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche

Data:

31 Maggio 2024

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La legge di bilancio 2024 ha riscritto interamente l’articolo 11 della Legge Anagrafica (legge 24 dicembre 1954, n. 1228), con un regime di sanzioni anagrafiche più rigide e pesanti

E’ ora prevista infatti in via generale una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per la violazione delle disposizioni contenute nella stessa legge anagrafica, nella legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) e nei regolamenti di esecuzione.

La sanzione è più elevata nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero (che deve essere resa all’ufficiale d’anagrafe in Italia entro venti giorni) o la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero (che deve essere presentata all’ufficio consolare competente entro novanta giorni dalla data dell’effettivo trasferimento).

In entrambi i casi (trasferimento dall’estero o all’estero) è infatti prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

Si legge nella relazione illustrativa che “la sanzione specifica per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all’estero mira a contrastare altresì la condotta di chi mantiene illegittimamente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere dei benefici connessi (esenzione IMU prima casa e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale)”

Sempre in questa relazione si evidenzia che “La norma ha, pertanto, potenziali effetti benefici per la finanza pubblica statale (cancellazione dei non aventi diritto dal Servizio Sanitario Nazionale) e locale (perdita dell’esenzione IMU prima casa e versamento delle maggiori sanzioni al bilancio comunale) non predeterminabili”.
L’impianto sanzionatorio è accompagnato dalla previsione per cui le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli per l’applicazione delle sanzioni.
Questo obbliga i Comuni ad applicare le sanzioni in caso di accertamento delle violazioni in materia anagrafica.

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024, 14:07

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